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Una protesta del movimento Abahlali baseMjondolo a Durban, in Sudafrica

L'occupazione di terreni o edifici, anche conosciuta con il termine inglese squatting[1], è l'azione di occupare un'area abbandonata il cui occupante o squatter[2], non ne possiede la proprietà, ne l' affitto o comunque non ha il permesso legale di utilizzare. Nel 2003, le Nazioni Unite hanno stimato che nel mondo ci fossero un miliardo di abitanti abusivi e nelle baraccopoli. L'occupazione abusiva si verifica in tutto il mondo, in genere quando le persone trovano edifici o terreni vuoti da occupare per costruire un'abitazione.

Nei paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati, le baraccopoli spesso nascono come insediamenti abusivi. In città africane come Lagos, gran parte della popolazione vive nelle baraccopoli. In India e a Hong Kong ci sono abitanti che vivono sui marciapiedi, così come baraccopoli sui tetti. Gli insediamenti spontanei in America Latina sono noti con nomi come "villa miseria" (Argentina), "pueblos jóvenes" (Perù) e "sentamientos irregulares" (Guatemala, Uruguay). In Brasile, ci sono favelas nelle principali città e spostamenti di massa nelle aree rurali.

Nei paesi industrializzati, sono spesso presenti occupazioni residenziali e anche movimenti di occupazione della sinistra (ma esistono anche occupazioni di destra), che possono essere di natura anarchica, autonomista o socialista. I movimenti di opposizione degli anni '60 e '70 hanno creato "spazi liberi" in Danimarca (ad esempio Christiania), nei Paesi Bassi e in Italia nei centri sociali autogestiti. Ogni situazione locale determina il contesto: in Inghilterra e Galles, si stimava che alla fine degli anni '70 ci fossero 50.000 occupanti abusivi; ad Atene, in Grecia, ci sono occupazioni di rifugiati. In Spagna e negli Stati Uniti, gli anni 2010 hanno visto la nascita di molti nuovi squatter in seguito alla Crisi finanziaria del 2007-2008.

In Italia

In Italia l'occupazione di terreni o edifici altrui senza autorizzazione è reato punibile con multa o reclusione, secondo l'articolo 633 del codice penale. Vi sono aggravanti, anche per gli organizzatori, per esempio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se armati.[3][4]

In Italia è anche vietato occupare una strada senza autorizzazione. Questo include l'occupazione da depositi. Questo divieto proviene dall'articolo 21 del codice della strada[4] e può comportare una sanzione amministrativa che parte da 800 euro circa e può includere l'obbligo di liberare la strada a spese proprie.[5]

Ogni ente pubblico in Italia solitamente ha una propria procedura di autorizzazione e di richiesta di preventivi per occupazione temporanea di suolo pubblico e strade. Questo permette di svolgere lavori o eventi.[6][7]

Profili giuridici ed istituti sostanziali

Aspetti processuali

La competenza processuale è del Giudice di Pace nei casi previsti dal I co. e quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 639 bis. Quest'ultimo specifica infatti che: «Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.»

Nel caso in esame, infatti, poiché l'interesse tutelato dalla norma non è quello del singolo ma della comunità il giudice competente è da individuarsi nel Tribunale monocratico. Discorso analogo vale per la procedibilità, a querela salvo non sussista l'ipotesi di cui al 639 bis c.p. La competenza è di quest'ultimo e il reato è perseguibile d'ufficio altresì quando sussistano l'ipotesi di cui al II comma.

Negli anni più recenti, un nuovo orientamento giurisprudenziale, osservato dal Tribunale di Roma e dalla Corte suprema di cassazione, ha condannato il Governo (nella persona del Ministero dell'interno o della Presidenza del Consiglio dei ministri) al risarcimento dei danni (ex art. 2043 cod. civ.) laddove le istituzioni deputate non abbiano prevenuto o soppresso l'occupazione abusiva[9].

Aspetti sociopolitici

Simbolo politico dello squatting (occupazione)

Negli anni, in Italia vi sono stati numerosi casi di occupazione di immobili effettuati da più persone per motivi vari. Pur in assenza di dati ufficiali, le stime più affidabili sembrano indicare in 50.000 il numero di immobili occupati su tutta la penisola[9].

Fra le ragioni dell'occupazione spesso vi sono state delle necessità, come la carenza di immobili liberi per la locazione o la povertà e l'impossibilità di pagare l'affitto d'un immobile.

I centri sociali occupati

Lo stesso argomento in dettaglio: Centro sociale occupato autogestito.

Con il passare degli anni, molti degli immobili occupati sono stati sgomberati. Le attività culturali e sociali create hanno permesso ad alcuni di essere accettati dalle autorità e disciplinati, diventando dei centri sociali autogestiti. Alcuni fra i più conosciuti sono il Forte Prenestino di Roma, l'Isola del Kantiere di Bologna e l'El Paso di Torino in Italia. Sono diventati famosi Christiania e Ungdomshuset a Copenaghen, in Danimarca, e la Kunsthaus Tacheles di Berlino in Germania.[10]

Occupazione di scuole o università

L'occupazione di scuole o università sussiste, in linea teorica, nell'ambito dell'art. 633 C.p.. Tuttavia in molte occupazioni di scuole o università non è ravvisabile il dolo specifico previsto dalla norma in quanto il fine di tali manifestazioni è individuato esclusivamente nel fare pressione alla controparte per l'accoglimento delle proprie istanze.

La corte di cassazione, il 30 marzo 2000, ha escluso che possa considerarsi invasione di edifici ai sensi dell'art. 633 C.p. "la cosiddetta occupazione studentesca delle scuole" quando gli occupanti non siano estranei al luogo e la loro presenza sia legittima.[11] Ciò significa che non sussiste il reato quando gli occupanti sono iscritti alla medesima scuola (o università) e quando l'occupazione è effettuata durante gli orari di lezione.

Nel caso in cui non sia possibile svolgere normalmente lezione durante "l'occupazione di scuole o università" sussiste il reato di "interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità" (340 C.p.).

Note

  1. (EN) Squatting, su Collins English Dictionary. URL consultato il 30 aprile 2020.
  2. Squatter, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 30 aprile 2020.
  3. Articolo 633 Codice Penale, su brocardi.it. URL consultato il 10 marzo 2026.
  4. 1 2 Occupazioni giornaliere di suolo pubblico, su comune.voghera.pv.it. URL consultato il 10 marzo 2026.
  5. Articolo 21 Codice della strada, su brocardi.it. URL consultato il 10 marzo 2026.
  6. U.O. Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Supporto Tecnico, su Palermo. URL consultato il 10 marzo 2026.
  7. Occupazione temporanea di suolo pubblico, su Milano. URL consultato il 10 marzo 2026.
  8. 1 2 Anche nel caso di cui all'art. 639 bis.
  9. 1 2 Giuseppe Portonera, The Problem of Squatting in Italy: A New Approach by the Courts, in International Index of Property Rights, vol. 2019, pp. 5-11.
  10. AA.VV., Comunità virtuali. I centri sociali in Italia, Roma, Manifestolibri, 1994,. ISBN 88-7285-042-8.
  11. Codice Penale, Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina, su books.google.it.

Bibliografia

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